La figura professionale del DIETISTA
Secondo la legge, D.M. 744 del 1994 – articolo 1
MINISTERO DELLA SANITÀ – REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO
PROFESSIONALE DEL DIETISTA
1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo:
Il dietista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente.
2. Gli specifici atti di competenza sono:
• organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
• collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
• elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
• collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
• studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
• svolge attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero – professionale.
Inoltre, secondo le normative vigenti del D.L. 42/99 e D.L. 251/2000 il Dietista svolge tali funzioni in piena autonomia e responsabilità.
Il dietista in Italia è una figura professionale conforme alle direttive della CEE e alla definizione dell’EFAD (Federazione delle Associazioni dei Dietisti Europei).